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Valutazione dei Rischi sui Luoghi di Lavoro e Sicurezza Sismica

Dopo la lunga kermesse del SAIE 2015, torna ON LINE CapannoneSicuro®!

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Ed in questa importante manifestazione (eravamo presenti sia ad Ambiente Lavoro che al SAIE) solo la nostra azienda ha affrontato a 360° il problema della sicurezza sismica dei capannoni prefabbricati: dalla valutazione del rischio al miglioramento o adeguamento sismico. Nei quattro giorni trascorsi a Bologna abbiamo avuto modo di incontrare e confrontarci di persona con autorevoli professionisti operanti nel settore della consulenza aziendale per la sicurezza negli ambienti di lavoro, ingegneri strutturisti di notevole caratura a livello nazionale ed importanti aziende operanti nel settore edile, direttamente coinvolte nelle lavorazioni per il miglioramento sismico delle strutture prefabbricate. A tutti loro va il nostro ringraziamento per il contributo che hanno dato alla crescita di CapannoneSicuro®.

Anche noi crediamo di aver trasmesso qualcosa a tutti questi nostri visitatori.

Cartolina A
miglioramento sismico capannoni

In primis, moltissimi di loro hanno potuto toccare con mano l’anteprima del software che Namirial S.p.a. e CapannoneSicuro® hanno predisposto per l’analisi e la conseguente valutazione del RISCHIO SISMICO (meglio ancora: della VULNERABILITA’ SISMICA) nelle attività produttive per aggiornare il DVR.

A breve questo importante ed unico strumento di lavoro sarà immesso nel mercato italiano dalla stessa Namirial S.p.a., azienda leader nel settore dei software per l’edilizia e la sicurezza negli ambienti di lavoro (www.namirial.com).

In secondo luogo abbiamo anche avuto modo di mostrare l’intera gamma dei nostri dispositivi per il miglioramento o adeguamento sismico delle strutture prefabbricate.

Un ringraziamento particolare vogliamo riservarlo all’Ing. Giovanni Marinidello studio M&P INGEGNERIA di Verona che opera nel settore della prefabbricazione industriale da oltre 30 anni in qualità di ingegnere strutturista.

Nel nostro incontro abbiamo avuto modo di approfondire tutti i temi cari a CapannoneSicuro®ed abbiamo scoperto di essere perfettamente in linea.

Tanto che, oggi stesso, abbiamo ricevuto dall’Ing. Marini un suo bellissimo articolo, ancora inedito, che tratta proprio il problema della VULNERABILITA’ SISMICA DEI CAPANNONI INDUSTRIALI e che ricostruisce in modo molto chiaro ed ineccebibile tutto l’iter da seguire per operare in sicurezza ed in linea con le norme vigenti.

Eccolo in anteprima per i lettori del nostro BLOG!!

VALUTAZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO E SICUREZZA SISMICA

1. Generalità

Nel presente articolo si intende affrontare il tema della valutazione del rischio sismico all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), documento obbligatoriamente da predisporre a cura del datore di lavoro in base al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. “Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”. L’argomento è interdisciplinare e complesso, ed è in continua evoluzione tecnica, normativa e giurisprudenziale: nel seguito verranno presi in esame principalmente alcuni aspetti tecnici ed operativi, rimandando a sedi più opportune l’esame degli altri aspetti presenti.

2. Obbligatorietà della valutazione

Che sussista l’obbligo di valutare la sicurezza delle costruzioni ad uso produttivo a fronte di evento sismico, non c’è dubbio. Lo prevede già l’articolo 2087 del Codice Civile, che impone all’imprenditore di “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, sancendo la prevalenza del diritto alla salute su quello alla libertà di iniziativa economica. Più esplicitamente il T.U. (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) prescrive che:

• 17, c.1: “Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione di tutti i rischi”;
• 29, c.3: “la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata … a seguito di infortuni significativi. A seguito di tale rielaborazione … il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato … nel termine di 30 giorni dalle rispettive causali”;
• 63, c.1: “I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’Allegato IV”;
• Allegato IV, punto 1.1.1: “Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d’impiego ed alle caratteristiche ambientali”;
• 64, c. 1,c: “Il datore di lavoro provvede affinché i luoghi di lavoro … vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori”.

Lo stesso Ministero del Lavoro, con un comunicato stampa del 6 giugno 2012 diramato a seguito dell’evento sismico in Emilia Romagna, ha richiamato esplicitamente l’obbligo del datore di lavoro di garantire, per quanto tecnicamente possibile, la solidità dei luoghi di lavoro anche in relazione ad un potenziale evento sismico.

Anche le Aziende Sanitarie Locali stanno ponendo molta attenzione al tema; ad esempio il Direttore Generale dell’ASL di Bergamo, con comunicazione n° 0040715 ai Componenti la Commissione ex art. 7 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in data 01.04.2014 così scriveva:

“Dobbiamo chiarire che le condizioni di legittimità nell’uso degli immobili (quali agibilità, collaudo, ecc.) non rappresentano uno standard sufficiente di sicurezza. E’ inoltre evidente che l’acquisizione di dati sommari sulle opere, con carattere di sola rilevazione statistica, difficilmente può risultare sufficiente a caratterizzare in modo adeguato il rischio sismico. E’ quindi indispensabile intervenire per verificare di concerto con costruttore, collaudatore e/o tecnici esterni, se gli edifici ove si collocano i propri insediamenti produttivi siano stati costruiti con caratteristiche atte a garantirne stabilità e resistenza, integrando il Documento di Valutazione Rischi. Questa valutazione è particolarmente importante per le aziende operanti in capannoni industriali prefabbricati non costruiti con criteri antisismici in quanto è ormai stata acquisita una consapevolezza diffusa, supportata da una ampia letteratura scientifica, circa la loro vulnerabilità al sisma”

3. Aspetti normativi ed operativi della valutazione

La valutazione della sicurezza degli edifici che ospitano attività produttive, anche a fronte di eventi sismici, è dunque un obbligo del datore di lavoro. Il sisma del maggio 2012 in Emilia ha portato all’evidenza di tutti gli interessati che gli edifici produttivi a struttura prefabbricata in cemento armato possono avere un’elevata vulnerabilità, specialmente se realizzati senza prevedere rilevanti azioni orizzontali come era consentito dalle vigenti normative e dalla prassi corrente, specialmente in territori che fino all’Ordinanza 3273 del 2003 non erano mai stati classificati sismici. In questa precisa condizione si trovano ad esempio tutti i comuni della provincia di Verona, ad eccezione di Badia Calavena, Brenzone, San Mauro di Saline, San Zeno di Montagna, Torri e Tregnago (che erano classificati in zona II e sono stati confermati in zona 2).

Le norme emanate con preciso riferimento ai comuni colpiti dal “sisma in Emilia” (D.L. 74/2012 e successiva Legge di conversione n° 122/2012) stabilivano che:

• 3, c.7: “… il titolare dell’attività produttiva deve acquisire, nei casi di cui al comma 8, la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle nome tecniche vigenti (capitolo 8 del decreto ministeriale 14.01.2008 “NTC”) da un professionista abilitato”;
• 3, c.8: “La certificazione di agibilità sismica di cui al comma 7 è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali di seguito precisate o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:

1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
2) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
3) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.”

• 3, c. 8-bis: ”Ai fini della prosecuzione dell’attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell’esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza delle carenze di cui al comma 8 o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali.”

L’obbligo della verifica di sicurezza, quindi, derivava dal filone normativo “Sicurezza sui luoghi di lavoro”; le modalità per effettuarla dovevano essere quelle previste dalle NTC 2008, al capitolo 8.

Questo iter procedurale può, a mio avviso, essere legittimamente applicato anche nella valutazione del rischio di cui stiamo trattando, adattandolo secondo il seguente schema:

FASED.L. 74/2012 e Legge 122/2012D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
1Per la prosecuzione dell’attività produttivaPer la valutazione del Rischio Sismico nel DVR
2Verificare la presenza di Carenze StrutturaliVerificare la presenza di Carenze Strutturali
3Se presenti, eliminarle immediatamenteSe presenti, predisporre un progetto per l’eliminazione
4Acquisire Certificato di Agibilità Sismica ProvvisorioProgrammare l’esecuzione a breve degli interventi di eliminazione delle Carenze Strutturali
5Entro 6 mesi, condurre Verifica di Sicurezza NTC 2008Valutare la necessità di condurre Verifica di Sicurezza NTC 2008; in caso affermativo, condurla
6Entro max. otto anni, eseguire gli eventuali interventi necessari a portare la Sicurezza sismica almeno al 60%In base alle risultanze della Verifica di Sicurezza condotta, programmare gli eventuali interventi da eseguire

Quindi converrà operare secondo le seguenti fasi successive:

1) dapprima valutando la presenza di carenze strutturali quali quelle sopra evidenziate;
2) poi mettendovi rimedio, in tempi possibilmente brevi, qualora se ne dovessero riscontrare;
3) poi eventualmente eseguendo la verifica di sicurezza ai sensi delle NTC;
4) infine realizzando gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico che si dovessero rivelare opportuni / necessari.


Ho definito “eventuale” la verifica di sicurezza ai sensi delle NTC perché ogni edificio è un “unicum”, e le casistiche che si possono incontrare sono le più disparate. Caso per caso il Tecnico incaricato, in accordo con la Proprietà e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, potrà valutare in qual modo e fino a quale livello di approfondimento dovrà spingersi l’attività di verifica della sicurezza.

E’ opportuno ricordare che la misura del Rischio Sismico è funzione di tre fattori:

1) la Pericolosità Sismica del sito di edificazione (probabilità che si verifichino terremoti di una data entità, in una data zona, ed in un prefissato intervallo di tempo);la Pericolosità Sismica del sito di edificazione (probabilità che si verifichino terremoti di una data entità, in una data zona, ed in un prefissato intervallo di tempo);
2) la Vulnerabilità Sismica dell’edificio (predisposizione dell’edificio a subire danni per effetto di un sisma di prefissata entità);
• l’Esposizione (complesso di beni e attività che possono subire perdite per effetto del sisma).

Sulla Pericolosità Sismica non si può agire in alcun modo; sull’Esposizione si può agire solo parzialmente; sulla Vulnerabilità Sismica dell’Edificio i limiti invece sono essenzialmente solo economici, in quanto tecnicamente nulla osta ad intervenire in modo così massiccio da renderlo adeguato al 100% del “sisma di progetto” (il sisma cui sarebbe chiamato a resistere un edificio realizzato ex novo nello stesso sito e con analoghe caratteristiche costruttive).

1) Metodologia operativa “di prima fase”

Per iniziare ad operare come previsto al precedente punto 3., è opportuno innanzitutto:

• acquisire alcuni documenti relativi all’edificio: almeno il certificato di Abitabilità o Agibilità, il certificato di Collaudo statico, ed una dichiarazione della Proprietà che l’edificio è stato realizzato in unica fase , o in più fasi successive;
• acquisire piante e sezioni dell’edificio, e notizie sul luogo di edificazione;
• effettuare un accurato sopralluogo, per prendere visione dello stato di consistenza e di conservazione delle strutture, e dell’eventuale presenza di finiture o impianti che potrebbero risultare importanti in caso di sisma.


Con le informazioni così raccolte è generalmente possibile valutare la presenza delle carenze strutturali di cui al precedente punto 3.

Per predisporre il progetto di eliminazione delle stesse, sulla base anche delle considerazioni svolte ai successivi punti 5., 6. e 7, e per acquisire una dettagliata conoscenza dell’edificio, opportuna per affrontare la verifica di sicurezza ai sensi delle NTC, si potranno successivamente recuperare la Pratica Strutturale completa (al Genio Civile fino al 31.12 2001, presso il Comune di competenza nel seguito), ed una Relazione Geologico – Tecnica.

Si ricorda che le NTC richiedono espressamente l’esecuzione di prove anche distruttive sui materiali, quando si intenda eseguire una Verifica di Sicurezza di edificio esistente, in numero e caratteristiche variabili in base al livello di conoscenza LC che ci si prefigge di raggiungere (come al punto C8.7.2.1 della Circolare ministero Infrastrutture e Trasporti n° 617 del 02.02.2009 “Istruzioni per l’applicazione delle NTC 2008”).

2) Criteri legati all’operatività aziendale

In base all’esperienza diretta vissuta da chi scrive, nella progettazione degli interventi di eliminazione delle carenze strutturali riscontrate sarà bene tenere presente alcuni criteri ed alcune esigenze che in genere il titolare dell’attività presenta al Tecnico incaricato:
• le lavorazioni previste non devono produrre troppa polvere, fumi, materiali di risulta;
• le lavorazioni previste non devono produrre troppa polvere, fumi, materiali di risulta;
• non devono interferire con l’attività lavorativa che si svolge nell’edificio;
• non devono danneggiare o interferire con impianti, finiture, manti impermeabili, serramenti, ecc.
• non devono creare situazioni di pericolo per il personale che lavora nell’edificio.


3) Considerazioni legate alla sicurezza delle persone

L’eliminazione delle eventuali carenze strutturali eventualmente riscontrate è finalizzata in primo luogo a salvare la vita alle persone presenti nell’edificio: in pratica, devono avere il tempo e la possibilità di evacuare l’edificio. In genere la cosa è di non difficile realizzazione, considerando che gli edifici produttivi sono ad un solo piano, non hanno dimensioni ragguardevoli, sono isolati e dotati di ampi piazzali esterni; inoltre le persone presenti sono adulte, in stato di veglia, fisicamente autonome ed efficienti. A tal fine potranno inoltre essere studiati e realizzati percorsi d’esodo più diretti e veloci di quelli, già esistenti, pensati per le esigenze di sicurezza in caso di incendio: l’incendio in genere concede più tempo del terremoto !!!

Se invece le esigenze della Proprietà fossero anche relative alla salvaguardia di impianti, attrezzature o merci presenti nell’edificio, l’approccio progettuale a questa prima fase di interventi andrà attentamente calibrato e “personalizzato”.

4) Considerazioni di natura strutturale

Tra i documenti di riferimento per la progettazione degli interventi di eliminazione delle carenze strutturali non potranno mancare:

• “Valutazione della vulnerabilità e interventi per le costruzioni ad uso produttivo in zona sismica”, del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, approvato in data 22.06.2012;
• “Linee di indirizzo per interventi locali e globali su edifici industriali monopiano non progettati con criteri antisismici”, del giugno 2012, edito da Protezione Civile, Consiglio Nazionale Ingegneri, Assobeton e Reluis.


Preziose possono risultare inoltre una elevata sensibilità del progettista alle tematiche strutturali, ed una sua specifica competenza nel campo delle strutture prefabbricate in c.a. Infatti gli interventi in oggetto devono:

Preziose possono risultare inoltre una elevata sensibilità del progettista alle tematiche strutturali, ed una sua specifica competenza nel campo delle strutture prefabbricate in c.a. Infatti gli interventi in oggetto devono:

• non modificare in modo apprezzabile l’assetto statico delle strutture esistenti nel funzionamento “ordinario”, ma contemporaneamente eliminare le carenze strutturali riscontrate intervenendo in caso di sisma;
• essere correttamente dimensionati e verificati in tutte le loro componenti;
• non causare danni ai manufatti prefabbricati nella fase di posa in opera, né nel funzionamento sotto sisma;
• utilizzare dispositivi in grado di dissipare energia sotto sisma, anche a prezzo di deformazioni e rotture localizzate, mantenendo però l’efficacia minima prevista;
• utilizzare dispositivi che possano, dopo un evento sismico importante, essere facilmente sostituiti con analoghi dispositivi nuovi, riportando il livello di sicurezza a quello prefissato;
• costituire la prima fase dell’eventuale più esteso intervento di miglioramento o adeguamento sismico delle strutture dell’edificio, evitando la necessità di intervenire in seguito nei punti in cui si è già operato.

5) Interventi di seconda fase

Si tratta degli interventi da eseguire per il miglioramento o l’adeguamento sismico dell’edificio, in base alle risultanze della Verifica di Sicurezza che si sia deciso di effettuare. L’argomento è specialistico ed anch’esso molto articolato, e può non interessare tutti gli edifici produttivi per i quali sia stata effettuata, all’interno del DVR, la valutazione del rischio sismico. Per questo ritengo opportuno affrontarlo, con lo spazio ed il tempo che merita, in altra successiva occasione.

6) Conclusioni

Nel presente articolo si è potuto constatare l’obbligo di inserire nel Documento di Valutazione dei Rischi presenti in azienda anche il Rischio Sismico, legato alle caratteristiche degli edifici in cui si svolge l’attività aziendale. Si sono proposti, per analogia con la vigente normativa specifica per le zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, l’iter procedurale e le modalità operative per affrontare la valutazione del Rischio Sismico. Si sono forniti criteri e considerazioni utili per affrontare il progetto di eliminazione delle eventuali carenze strutturali riscontrate.

ING Giovanni Marini
M&P INGEGNERIA di Verona.

Chi segue questo blog da un po’ di tempo avrà sicuramente notato la perfetta rispondenza fra i nostri contenuti e quelli dell’ing. Marini che, ancor di più, rafforzano la credibilità delle affermazioni che, per primi, abbiamo avuto modo di divulgare.

Tutto ciò non è casuale!

E’ infatti il frutto di tutte le ore di studio ed approfondimento che negli ultimi 5 anni della nostra attività abbiamo dedicato al delicato tema della sicurezza sismica delle aziende italiane.

Abbiamo affrontato e risolto il problema della valutazione del rischio sismico e, quindi, collateralmente quello della sicurezza sismica.

Grazie a Namirial S.p.a. siamo stati capaci di costruire degli algoritmi, riuniti in un unico software, che affrontassero il tabù della valutazione scientifica di questo rischio per dare a chiunque la possibilità di superare analiticamente le incertezze esplorative legate alla sicurezza sismica.

Abbiamo progettato e certificato con Edilmatik S.r.l. una gamma intera di dispositivi per il miglioramento e, quindi, per il problema della sicurezza sismica.

Siamo stati in grado di codificare una serie di procedure che ti conducono per mano dall’individuazione del problema della sicurezza sismica sino alla sua soluzione definitiva.

Collaboriamo con autorevoli professionisti che hanno fatto della sicurezza sismica il loro fulcro professionale.

Cartolina B
Il SISTEMA Capannone Sicuro

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