fbpx

Miglioramento sismico ed agevolazioni fiscali. Comincia subito ad approfittarne!

Ristrutturazione

Una delle domande che più spesso ci viene rivolta riguarda la possibilità di accedere ad incentivi per affrontare l’adeguamento antisimico degli edifici industriali.

Ovvero, miglioramento sismico ed agevolazioni fiscali sono due strade che si incrociano?

Quindi, ancora, esistono degli incentivi statali per i lavori di ristrutturazione ed adeguamento antisismico dei capannoni?

La risposta è sì, esistono e sono anche estremamente vantaggiosi!

Lo Stato Italiano contribuisce, per questo tipo di attività, con il 65%, da calcolare su un importo complessivo massimo di 96.000 euro per unità immobiliare!

Non abbiamo risposto a caso; ci siamo infatti documentati ed abbiamo approfondito la questione con degli specialisti del settore tributario; ed abbiamo scoperto che, nel decreto stabilità 2015, ci sono buone notizie per te.

…Analizziamole insieme.

La detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi).

Dal 1° gennaio 2012 l’agevolazione è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 e inserita tra gli oneri detraibili dall’Irpef.

La detrazione è pari al 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Tuttavia, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la misura della detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio.

Questi maggiori benefici sono poi stati prorogati più volte da provvedimenti successivi. Da ultimo, la legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 23 dicembre 2014) ha prorogato al 31 dicembre 2015la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Dal 1° gennaio 2016 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

Secondo una prima lettura del testo collegato al c.d. DECRETO STABILITA’ 2015, sembrerebbe che siano ammessi alle agevolazioni fiscali solo le persone fisiche (detraibilità IRPEF) e non i soggetti giuridici (ad esempio Società di persone e capitali con detraibilità IRES).

Tuttavia, leggendo la giuda dell’Agenzia delle Entrate (aggiornata a gennaio 2015) emerge in maniera certa ed incontrovertibile che, solo per le società di capitali(soggetti a tassazione IRES) e solo per interventi di adeguamento sismico degli immobili adibiti ad attività produttive ricadenti nelle zone 1 e 2della “zonizzazione” antisismica, è prevista la possibilità di accedere agli incentivi attraverso il beneficio fiscale.

Infatti, al punto I della medesima informativa si legge che, i lavori per i quali spettano le agevolazioni rientrano anche:

… gli interventi per l’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Tali opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Sono agevolate, inoltre, le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

ED INFINE, PER LE MISURE ANTISISMICHE IN ZONE AD ALTA PERICOLOSITÀ:

Fino al 31 dicembre 2015, è prevista una maggiore detrazione per le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge n. 90/2013), su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità.

Detrazione fiscale 65

In particolare, è riconosciuta una detrazione pari al 65% delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2015. La detrazione, da calcolare su un importo complessivo massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (e da ripartire in dieci quote annuali di pari importo), può essere fruita da soggetti passivi Irpef e Ires, sempre che: 

• le spese siano rimaste a loro carico
• possiedano o detengano l’immobile in base a un titolo idoneo (diritto di proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione, o altro diritto personale di godimento).

Inoltre, l’agevolazione può essere richiesta se: 

• l’intervento è effettuato su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive
l’immobile si trova in zone sismiche ad alta pericolosità(zone 1 e 2), i cui criteri di identificazione sono stati fissati con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

Per costruzioni adibite ad attività produttive si intendono le unita immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.

QUALI ALTRE SPESE SONO AMMESSE ALL’AGEVOLAZIONE?

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:  
• le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
• le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
• le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71)
• le spese per l’acquisto dei materiali
• il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
• le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
• l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori
• gli oneri di urbanizzazione
• gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

Sfrutta il momento e mettiti al sicuro. L’agevolazione scade il 31 dicembre 2015!! Contattaci subito, anche via mail, a info@capannonesicuro.it

P.S.: Per effetto di successivi aggiornamenti della normativa fiscale in vigore, gli incentivi sono stati prorogati a tutto il 2016!!

Lascia un commento