RSPP ED OBBLIGO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO.
La figura del RSPP è stata nel tempo via via caricata di responsabilità; e, a tutto quello che già sta facendo, si è anche aggiunto l’ obbligo di valutazione del rischio sismico.
E tutto ciò è avvenuto senza che i diretti interessati se ne fossero minimamente resi conto!
Vien comunque da chiedersi quanti, nella moltitudine dei RSPP, siano quelli che realmente percepiscono fino in fondo i rischi a cui sono quotidianamente esposti e quanti siano, di riflesso, quelli che neanche si pongono il problema…
L’altro ieri mi sono fermato a riflettere su queste problematiche ed in particolare ho meditato sui rischi connessi alla sola omissione dell’obbligo della valutazione del rischio sismico in azienda.
Sì, hai capito bene, l’ho già detto ed anche ripetuto: obbligo di valutazione del rischio sismico !!
Se vuoi approfondire questo aspetto ti metto il link di un articolo di qualche tempo fa:
Detto ciò, però, cerchiamo di andare con ordine e di capire preliminarmente chi è il RSPP e che compiti ha all’interno dell’azienda e, successivamente, di stabilire se spetta al RSPP l’ obbligo di valutazione del rischio sismico.
Quindi, procediamo!
Come stabilito dal D.Lgs. 81/2008 all’interno di un’azienda è necessaria la presenza di un Responsabile del Servizio Prevenzionee Protezione (RSPP).
Questa figura, nominata dal datore di lavoro, deve possedere capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, per assumersi e dimostrare di avere quelle responsabilità che gli permettono di organizzare e gestire tutto il sistema appartenente alla prevenzione e alla protezione dai rischi.
La funzione di RSPP può essere esercitata anche dal datore di lavoro se si tratta di aziende:
- artigiane o industriali, con un massimo di 30 lavoratori;
- agricole o zootecniche, che occupano fino a 10 dipendenti;
- ittiche, con un limite di 20 lavoratori;
- altri settori, fino a 200 dipendenti.
In queste ipotesi, il datore di lavoro può esercitare il ruolo di RSPP solo dopo aver frequentato uno specifico corso di formazione di 16-48 ore, riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro e con l’impegno di aggiornamento periodico.
Il datore di lavoro, inoltre, dopo averne constatato il possesso di specifiche capacità e requisiti professionali, può nominare come Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione anche un dipendente della sua azienda. E’ consentita l’attribuzione dell’incarico ad una persona esterna all’azienda, anche in questo caso previo accertamento delle competenze tecniche e professionali richieste dalla legge sulla tutela della sicurezza.
Il RSPP deve aver frequentato dei corsi di formazione funzionali al ruolo da svolgere e deve essere in possesso di un attestato che dimostri di aver acquisito una specifica preparazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi.
Una delle caratteristiche di maggior rilievo del RSPP è quella di essere un soggetto che esercita una funzione consultiva e propositiva. In particolare:
– rileva i fattori di rischio, determina nello specifico i rischi presenti ed elabora un piano contenete le misure di sicurezza da applicare per la tutela dei lavoratori; presenta i piani formativi ed informativi per l’addestramento del personale;
– collabora con il datore di lavoro nella elaborazione dei dati riguardanti la descrizione degli impianti, i rischi presenti negli ambienti di lavoro, la presenza delle misure preventive e protettive e le relazioni provenienti dal medico competente, allo scopo di effettuare la valutazione dei rischi aziendali.
[Fonte ANFOS]
Quindi, per quanto riguarda la sicurezza negli ambienti di lavoro, il RSPP è la figura centrale e non vi è dubbio che qualsiasi questione attinente la sicurezza dei lavoratori passi per questa figura.
E non vi è neanche dubbio che spetta al RSPP l’obbligo di valutazione del rischio sismico.
Comunque, se fossi il RSPP della mia azienda, qualche bella preoccupazione da fronteggiare l’avrei eccome!

Infatti, solo l’idea di dover “rilevare i fattori di rischio” e di dover “elaborare un piano contenente le misure di sicurezza da applicare per la tutela dei lavoratori” (cfr. DVR), mi destabilizzerebbero un po’ perché, per come è impostata la norma, non dovrei tralasciarne neanche uno di questi rischi!!!
Io mi occupo di valutazione del rischio sismico da diverso tempo e, posso assicurarti che, in Italia, veramente in pochi l’hanno valutato e inserito correttamente nel DVR.
Posso anche comprendere l’omissione da parte di quegli RSPP che, contemporaneamente, sono anche datori di lavoro…
(In realtà non lo capisco proprio!!! Non è ammissibile infatti rischiare sulla pelle dei propri dipendenti…)
Ma è ingiustificabile, da ogni punto di vista, il RSPP incaricato dal datore di lavoro che non inneschi la procedura prevista per l’ obbligo di valutazione del rischio sismico che è di fondamentale importanza per TUTTA (forza lavoro, macchinari, magazzino, ecc.) l’azienda!
Tu come sei messo?
Sei anche tu un RSPP che ancora non si era posto il problema?
Anche nella tua azienda non avete ancora messo mano all’ obbligo di valutazione del rischio sismico?
Oggi voglio darti una bella mano.
Ti indico le 3 principali carenze da tenere in considerazione nell’ obbligo di valutazione del rischio sismico.
- Perdita d’appoggio TRAVE-PILASTRO;
- Ribaltamento dei pannelli di tamponamento;
- Scaffalature inadeguate.
Guarda attentamente com’é stata realizzata la struttura portante del tuo capannone e poni anche un po’ della tua attenzione sulle scaffalature che avete installate.
E comincia a chiederti se, in caso di terremoto, quegli elementi possono dare una risposta che non metta a rischio tutti voi…
Chiediti in particolare se:
- Le travi principali sono in qualche modo vincolate ai pilastri?
- I pannelli di tamponamento esterno sono ancorati alla struttura portante con un valido sistema?
- Le scaffalature hanno un libretto di uso e manutenzione e, se sì, sono certificate per il sisma e sono state montate correttamente?
Questo può essere un buon inizio; per tutti gli altri approfondimenti sull’ obbligo di valutazione del rischio sismico considera che hai sempre la possibilità di metterti in contatto con CapannoneSicuro® e prenotare uno screening della tua azienda:
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Con tutti gli adempimenti cui sei sottoposto è assurdo, pericoloso ed anche controproducente incamminarsi in un viaggio pieno di insidie e trabocchetti messi proprio per farti cadere.
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