Il rischio sismico nel DVR: cosa deve fare il datore di lavoro (e chi può aiutarlo)

Prendi il DVR della tua azienda e cerca la parola «sismico». In quasi tutti i DVR che ci passano sotto gli occhi non c’è, oppure è liquidata in tre righe nel piano di emergenza. Eppure il rischio sismico nel DVR ci va: è uno dei rischi a cui i lavoratori sono esposti, e in molti capannoni è tra i più gravi. Qui sotto trovi cosa dice la norma e che cosa è già successo a chi l’ha ignorata.
Cosa dice il D.Lgs. 81/08
Il Testo Unico sulla sicurezza è chiaro su un punto di principio: il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art. 28), senza un elenco chiuso. A monte, il codice civile (art. 2087) gli impone di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica.
E non serve fidarsi della nostra lettura. La domanda «la valutazione del rischio sismico è obbligatoria?» se l’è posta testualmente l’INAIL nei seminari che dedica da anni alla sicurezza sismica delle attività produttive, e la risposta dell’istituto è netta: il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi, incluso anche il rischio sismico. Con due appigli precisi: le Procedure Standardizzate per la valutazione dei rischi (D.M. 30 novembre 2012) elencano espressamente tra le emergenze da considerare inondazioni, allagamenti e terremoti; e l’Allegato IV del Testo Unico impone che gli edifici che ospitano luoghi di lavoro siano stabili e solidi, anche nei confronti delle azioni sismiche, cioè le sollecitazioni che un terremoto trasmette alla struttura.
L’Allegato IV la parola «terremoto» non la scrive. Il ragionamento regge lo stesso: se l’azienda opera in zona sismica dentro un fabbricato che in caso di scossa può collassare, quel rischio riguarda direttamente chi ci lavora dentro. E dopo le riclassificazioni degli ultimi anni, le zone sismiche 2 e 3 coprono ormai gran parte del centro-nord: se il tuo capannone sta tra l’Emilia e le Marche, o tra l’Umbria e la Toscana, riguarda anche te.
Il terremoto dell’Emilia del 2012 ha reso tutto meno teorico: 28 vittime, in gran parte lavoratori dentro capannoni crollati durante l’orario di lavoro. Da allora, nei processi per crollo, la domanda al datore di lavoro è sempre la stessa: sapeva com’era fatta la sua struttura? Gli esiti non sono stati tutti uguali. La domanda, sì.
Un caso, chiuso e definitivo: per la morte di un lavoratore nel crollo di un capannone del ferrarese, il Tribunale di Ferrara (sentenza dell’8 maggio 2018, divenuta definitiva) ha condannato il datore di lavoro e la responsabile della sicurezza per tre omissioni precise: la valutazione del rischio sismico mai fatta dopo la riclassificazione del territorio del 2003, le procedure di emergenza mai scritte, la formazione mai erogata. Il capannone era stato costruito a norma nel 1992: la colpa non è stata costruirlo così, è stata non rivalutare mai il rischio quando la classificazione è cambiata.
Perché quasi nessun DVR lo tratta davvero
Il motivo è semplice: la filiera classica della sicurezza aziendale non ha gli strumenti per valutarlo. L’RSPP e il consulente 81/08 conoscono benissimo rischi chimici, macchine, movimentazione, incendio; ma la vulnerabilità sismica di un prefabbricato è una questione strutturale: appoggi trave-pilastro, collegamenti dei tegoli di copertura, tamponamenti, scaffalature. Serve un occhio tecnico specifico, che di solito non è in azienda e non è nel contratto del consulente.
Il risultato è un cortocircuito: il rischio c’è, la legge chiede di valutarlo, ma né l’RSPP né il consulente lo sanno fare. E il DVR resta muto.
Attenzione però all’errore opposto, il peggiore: far aggiungere una riga sul rischio sismico senza nessuna valutazione dietro. Un DVR che scrive «presente rischio sismico, zona 2» e poi tace sull’edificio mette per iscritto due cose: che il rischio lo conoscevi, e che non hai fatto nulla per valutarlo davvero. In un’aula quella riga non ti difende: ti accusa.
Cosa dovrebbe contenere una valutazione seria
Senza trasformare il DVR in una perizia strutturale, una valutazione sensata del rischio sismico aziendale parte da tre elementi:
- In che zona sismica è il comune e che storia sismica ha il territorio.
- Quando è stato costruito il fabbricato e con quali criteri: un prefabbricato nato prima della classificazione sismica del suo comune, spesso prima del 2003, è nato per legge senza criteri antisismici.
- Che cosa si vede a occhio: appoggi senza collegamenti meccanici, coperture non vincolate, tamponamenti non collegati, scaffalature non controventate.
Da lì discendono le misure: dagli interventi sulla struttura (ne abbiamo parlato in riduzione del rischio sismico dei capannoni) fino alle procedure di emergenza e alla gestione dell’agibilità post-sisma.
E proprio le procedure di emergenza nascondono l’argomento che chiude ogni discussione. Le istruzioni ufficiali della Protezione Civile dicono che durante una scossa non si scappa: ci si ripara, e si esce a scossa finita. Quindi ogni piano di emergenza per il terremoto si regge su un presupposto non scritto: che l’edificio regga la scossa con le persone ancora dentro. Un piano compilato senza aver mai valutato la struttura non è un piano: è una casella riempita. Anche chi sostiene che il rischio sismico non vada «nel DVR» si ritrova, dalla porta dell’emergenza, costretto a valutare comunque il comportamento sismico dell’edificio.
Chi può aiutare il datore di lavoro: il Rilevatore del Rischio Sismico
È esattamente il vuoto che colma la figura del Rilevatore del Rischio Sismico: un tecnico (ingegnere, architetto, geometra, perito industriale o consulente per la sicurezza) formato per rilevare le vulnerabilità sismiche del capannone con un metodo codificato e strumenti dedicati, e per dire al datore di lavoro, punto per punto, dove il suo capannone è debole.
Per il datore di lavoro significa colmare la lacuna del DVR con un sopralluogo specialistico. Per il tecnico è un servizio in più da offrire alle aziende che già segue, e che oggi quasi nessuno sa dare. Se sei un tecnico e vuoi capire come funziona, guarda la rete dei Rilevatori del Rischio Sismico Capannone Sicuro, con formazione dedicata ed esclusiva di zona.
Da dove cominciare
Se sei un datore di lavoro, il primo passo non costa nulla: uno screening sismico gratuito del capannone ti dice se la tua struttura ha le vulnerabilità tipiche dei prefabbricati pre-2003, e ti dà il primo documento da mettere agli atti.
Se sei un tecnico, la domanda è un’altra: quante aziende del tuo territorio hanno questo vuoto nel DVR senza saperlo? Chi impara ora a rilevarlo è il tecnico a cui quelle aziende si rivolgeranno.
Domande frequenti
Il rischio sismico è obbligatorio nel DVR?
Il D.Lgs. 81/08 impone di valutare tutti i rischi per i lavoratori, senza elenco chiuso. Se l’azienda opera in zona sismica in un fabbricato vulnerabile, il rischio esiste e va considerato; la profondità della valutazione dipende dal contesto (zona, tipo di struttura, anno di costruzione). È anche la lettura che ne dà l’INAIL nei suoi materiali sulla sicurezza sismica delle attività produttive: tutti i rischi, incluso quello sismico.
Il mio consulente per la sicurezza può valutarlo da solo?
Di norma no: la vulnerabilità sismica è materia strutturale, fuori dal perimetro tipico dell’incarico 81/08. La soluzione è affiancargli un tecnico formato sulla rilevazione del rischio sismico.
Che differenza c’è tra rilevazione e verifica di vulnerabilità sismica?
La rilevazione è un esame speditivo e codificato dei punti deboli del fabbricato, pensato per dire al datore di lavoro in poco tempo dove sta il problema. La verifica di vulnerabilità è uno studio ingegneristico completo, più costoso e approfondito, che diventa necessario quando si progetta l’intervento.
Le fonti di questo articolo
- D.Lgs. 81/2008, artt. 17 e 28 e Allegato IV, punto 1.1.1; art. 2087 del codice civile.
- D.M. 30 novembre 2012 (Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi), sezione «Altre emergenze»: inondazioni, allagamenti, terremoti.
- INAIL, seminari sulla sicurezza sismica delle attività produttive (Spoleto e Imola, 2019).
- Tribunale di Ferrara, sentenza 8 maggio 2018, divenuta definitiva.
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