RSPP e rischio sismico: perché non te ne ha mai parlato (e perché la sua firma non ti copre)

RSPP e rischio sismico: nella tua azienda queste due parole non sono mai finite nella stessa frase. Eppure il tuo consulente ti segue da anni, ti tiene in regola su corsi, DPI, macchine, sopralluoghi. Paghi il suo canone e dormi ragionevolmente tranquillo: «per la sicurezza c’è lui».
Allora la domanda è inevitabile. Se la valutazione del rischio sismico va nel DVR, come dice l’INAIL e come abbiamo visto nel test della parola «sismico» sul DVR, perché in tanti anni non te ne ha mai parlato?
La risposta onesta è in due parti. La prima ti farà stare meglio: non è colpa sua. La seconda un po’ meno: la sua firma non ti copre comunque.
Prima parte: RSPP e rischio sismico sono mestieri diversi
Il consulente della sicurezza, spesso è il tuo RSPP esterno, lavora sui rischi che nascono dall’attività: la mansione, la macchina, la sostanza chimica, il rumore, la movimentazione dei carichi. Su quel terreno sa il fatto suo.
La valutazione del comportamento di un capannone sotto azioni sismiche, cioè le sollecitazioni che un terremoto trasmette alla struttura, è un mestiere diverso: si chiama ingegneria strutturale. Vuol dire rilievi, livelli di conoscenza del fabbricato, verifica delle connessioni tra travi e pilastri, modelli di calcolo. Chiederla al consulente della sicurezza è come chiedere al commercialista una perizia geologica: persona seria, mestiere sbagliato.
C’è anche un secondo motivo, più umano, e lo ha studiato proprio l’INAIL in un lavoro sulla percezione del rischio sismico nelle realtà produttive: il terremoto è un rischio che non si vede. La macchina senza carter la vedi ogni giorno. Il nodo trave-pilastro che tiene per solo appoggio non lo vede nessuno, finché la terra non trema. Così, nella pila delle urgenze, la struttura finisce sempre ultima. Non perché qualcuno abbia deciso che non conta: perché nessuno, tra le persone che frequentano la tua azienda, ha il compito di guardarla.
Il risultato è l’anello debole del tuo sistema di sicurezza: un DVR magari impeccabile su tutto, con un buco esattamente dove il rischio è più grande.
Seconda parte: la legge non ti lascia scaricare
Qui arriva la notizia scomoda. Potresti pensare: «se il consulente non me l’ha detto, la responsabilità è sua». Non funziona così, per due ragioni scritte chiare.
La prima è l’art. 17 del D.Lgs. 81/2008: la valutazione di tutti i rischi è un obbligo non delegabile del datore di lavoro. Puoi farti aiutare da chi vuoi, ma la titolarità di quella valutazione resta tua. Se manca un capitolo, manca a te.
La seconda l’ha ribadita la Cassazione anche di recente. Quando un incidente deriva da scelte gestionali di fondo, e decidere se valutare un rischio è la scelta gestionale per eccellenza, la responsabilità resta nella sfera del datore di lavoro (Cass. pen., Sez. IV, n. 2754/2025). Su un punto la giurisprudenza è diventata ancora più severa: se il rischio era prevedibile e le misure di protezione sono state omesse, non serve nemmeno ricostruire nel dettaglio la causa tecnica dell’incidente (Cass. pen., Sez. IV, n. 38782/2025).
E il terremoto, in un territorio interamente classificato dal 2003, per i giudici è un rischio prevedibile per definizione. Ne abbiamo scritto in dettaglio qui: la responsabilità penale del datore di lavoro sul rischio sismico.
C’è perfino un terzo indizio, e arriva dal fronte opposto. Nei convegni di settore c’è chi sostiene che il sisma sia un rischio «esogeno», estraneo ai rischi professionali, e che quindi non vada trattato nel DVR come gli altri. Ebbene: perfino quella tesi, letta fino in fondo, ammette che il datore di lavoro resta soggetto agli obblighi di stabilità e solidità dei luoghi di lavoro (artt. 63 e 64 e Allegato IV) e deve procedere periodicamente alla verifica dello stato della struttura che ospita il suo personale. La discussione, insomma, è sull’etichetta. L’obbligo di verificare la struttura non lo nega più nessuno.
Messe insieme, le due ragioni dicono una cosa sola. Il consulente non fa la valutazione strutturale perché non è il suo mestiere. Tu non puoi ripararti dietro la sua firma perché la legge tiene l’obbligo su di te. Il buco resta aperto, e resta tuo.
La mossa giusta: trasformare il consulente in un alleato
La soluzione non è cambiare consulente, né litigarci. È dargli quello che gli manca: il dato strutturale.
Funziona così, ed è il modo in cui i due mestieri si incastrano come dovrebbero:
- l’ingegnere strutturista valuta l’edificio: come si comporta la struttura sotto le azioni sismiche della tua zona, quali connessioni sono critiche, cosa può cadere;
- il consulente della sicurezza porta quel dato nel sistema: lo integra nel DVR, ci costruisce le procedure di emergenza (che senza il dato strutturale sono caselle riempite: un piano per il terremoto presuppone di sapere se l’edificio regge la scossa) e la formazione dei lavoratori;
- tu firmi un documento che finalmente dice la verità sul tuo capannone.
Non a caso sono le tre voci per cui il Tribunale di Ferrara ha condannato un datore di lavoro dopo il crollo del suo capannone nel 2012, con sentenza passata in giudicato: mancata valutazione, mancate procedure, mancata formazione. Le ultime due non possono esistere senza la prima. Tutto parte dal dato strutturale.
Da dove si comincia (senza spendere e senza fermare nessuno)
Il dato strutturale comincia dal nostro screening sismico gratuito. Da remoto, sulle foto del tuo capannone scattate seguendo le nostre istruzioni, i nostri ingegneri individuano i punti deboli tipici dei prefabbricati, a partire dalle connessioni tra travi e pilastri. È lì che il 2012 ha colpito, ed è lì che interveniamo: sui nodi, senza toccare le fondamenta e senza fermare la produzione.
L’esito dello screening è anche un documento da mettere sul tavolo del tuo consulente. Da quel momento il capitolo mancante del DVR ha una base vera, e il tuo sistema di sicurezza smette di avere un anello debole.
Cinque foto, zero costi, e il buco più grande del tuo DVR comincia a chiudersi: richiedi ora lo screening gratuito.
Le fonti di questo articolo
- D.Lgs. 81/2008, art. 17 (obbligo non delegabile) e artt. 63-64 con Allegato IV.
- Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza n. 2754/2025 (le «scelte gestionali di fondo» restano del datore di lavoro) e sentenza n. 38782/2025 (rilevano la prevedibilità del rischio e l’omissione delle misure).
- INAIL, relazione «La percezione del rischio sismico nelle realtà produttive» (Spoleto, 2019).
- Tribunale di Ferrara, sentenza 8 maggio 2018, divenuta definitiva.
Leggi anche: Il rischio sismico nel DVR: cosa deve fare il datore di lavoro (e chi può aiutarlo)